Cass, III Sezione Civile, sentenza n. 23573 dell’11.11.2011
Anche il lavoro domestico è suscettibile di valutazione economica, per cui alla casalinga che subisce un infortunio stradale deve essere risarcito non solo il danno biologico, ma anche quello patrimoniale, purché ella dimostri il concreto pregiudizio alla sua capacità lavorativa. In assenza di tale prova, infatti, non potrà essere liquidato il risarcimento del danno patrimoniale. Così ha disposto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23573. Il caso riguardava una casalinga coinvolta in un incidente stradale, la quale, non avendo ottenuto l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa da parte del Tribunale di primo grado né dalla Corte territoriale, aveva proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, ha accolto il primo motivo di ricorso presentato dalla ricorrente, argomentando che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa non è una conseguenza automatica delle lesioni personali, in quanto si rende necessario verificare nel caso concreto “la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima”. (Cass. civile, Sez. III, sentenza 24 febbraio 2011, n. 4493). In effetti, il danno da riduzione della capacità lavorativa patito dalla casalinga rientra tra le ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico (Cass. civile, Sez. III, sentenza 13 luglio 2010, 16392). Pertanto, su chi sostiene l’esistenza di tale danno graverà l’onere di provare come la lesione della salute determini una riduzione della capacità lavorativa, impedendo o rendendo più gravoso lo svolgimento del lavoro domestico. Nel caso in cui non dovesse essere fornita alcuna dimostrazione in tal senso, non sarà ammissibile la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale.